Regolamento dei procedimenti di mediazione QUADRA
versione 4 (aprile 2021)
N.B. Le regole che seguono si applicano laddove le parti NON desiderano seguire indicazioni fissate dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ciò porta a vantaggi in termini di flessibilità ed alcuni svantaggi (in particolare in termini di possibile recupero fiscale delle indennità pagate). Per una scelta consapevole suggeriamo agli interessati di consultare un legale.
- Le regole che seguono si applicano ai procedimenti ADR Quadra nei quali le parti in conflitto sono aiutate a gestirlo da uno o più terzi (in seguito "il Mediatore"), che comunque non hanno il potere di emettere decisioni vincolanti.
- Finalità della mediazione e ruolo del mediatore QUADRA: I procedimenti di mediazione gestiti da ADR Quadra(in seguito "QUADRA") vogliono essere soprattutto un’occasione per le Parti di avere un confronto produttivo che possa servire a identificare i modi per superare una situazione conflittuale o identificare i modi per gestirla al meglio. Il ruolo del Mediatore è quello di aiutare le Parti in modo non direttivo, curando in particolare che ciascuna di esse possa esprimere compiutamente la sua posizione, formulare richieste e prendere in autonomia tutte le decisioni che ritiene opportune. Il Mediatore cura poi che ciascuna Parte possa, se possibile, aver modo di comprendere la posizione altrui in modo diverso da quanto avvenuto fuori dalla mediazione. Il Mediatore non prende alcuna decisione al posto delle Parti.
- Procedura: la mediazione è per sua natura flessibile e ogni decisione su come procedere viene assunta dalle Parti. Prima che la mediazione cominci, Quadra cura che venga sottoscritto un accordo scritto ("Accordo di mediazione”) che ne fissa succintamente i termini essenziali (tempi, costi, nominativo del mediatore ed eventuali assistenti, …). Ciascuna Parte ha diritto, ma non l’obbligo, di partecipare alla mediazione accompagnata da persona di fiducia (legale o altro).
Ciascuna parte ha il diritto di comunicare a Quadra, in qualsiasi momento e senza dover fornire giustificazioni, di non essere più interessata alla procedura di mediazione. In tal caso Quadra ne prende atto, informa le altre parti e dichiara la mediazione conclusa.
- Mediatori e osservatori: Quadra è a disposizione delle Parti per consigliare loro un Mediatore, o una rosa di nominativi di soggetti idonei ad agire come Mediatori. Per soddisfare gli standards di qualità Quadra, possono comunque agire come Mediatori solo soggetti accreditati da Quadra. Con il consenso delle Parti, possono prendere parte alla mediazione anche uno o più osservatori (di regola, mediatori tirocinanti o mediatori esperti che monitorano l’azione del mediatore).
- Confidenzialità e non utilizzabilità delle informazioni scambiate in mediazione: Il procedimento di mediazione è caratterizzata da confidenzialità e le informazioni scambiate non sono suscettibili di essere utilizzate in altra sede, se non altrimenti disponibili. Al fine di permettere un adeguato monitoraggio dell’azione dei propri mediatori, QUADRA richiede al Mediatore un resoconto sull’attività svolta: gli elementi di detto resoconto sono utilizzabili da QUADRA solo in modo tale da non permettere l’identificazione a terzi delle Parti che hanno preso parte al procedimento. La legge può prevedere che in casi eccezionali (ad es. pericolo alla sicurezza pubblica o all’integrità di cose o persone) il Mediatore debba riportare alle autorità.
- Costi: Salva diversa precisazione in sede di Accordo di mediazione, i costi per lo svolgimento della mediazione sono ripartiti fra le Parti per centri di interesse (costituiti da una parte e da quelle che eventualmente ne condividono sostanzialmente la posizione) e sono quelli risultanti dalla Tariffa di riferimento riportata in calce. Le Parti sono tenute solidalmente a pagarli prima che il mediatore inizi la sua attività.
- Accordi e non pregiudizialità: Fermo il carattere vincolante di eventuali accordi raggiunti fra le Parti in lite, il fatto che esse partecipino ad un procedimento di mediazione non pregiudica di per sé in alcun modo i loro diritti azionabili in altra sede.
- Monitoraggio: Dopo la conclusione della mediazione, è cura di QUADRA verificare il grado di soddisfazione delle Parti e l’implementazione delle intese eventualmente raggiunte nonché facilitare, se ve ne sono i presupposti, la ripresa del dialogo e l’eventuale organizzazione di una nuova mediazione.
- Rinvio: Per quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni di cui alla direttiva 52/2008 CE.