Risolvere una controversia senza adire la giustizia è possibile.
Siete in conflitto con un'impresa, un professionista, il vostro datore di lavoro, un membro della vostra famiglia o qualsiasi altra persona, nel vostro paese o all'estero. Se non riuscite a risolvere tale controversia con una composizione amichevole, potete naturalmente adire un giudice, ma potete anche considerare l'ipotesi di fare ricorso a un modo alternativo di risoluzione della controversia, quale la mediazione o la conciliazione.
Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie è talvolta obbligatorio per legge o a seguito eventualmente della decisione di un giudice, ma più generalmente esso deriva da un'iniziativa volontaria delle parti in conflitto. Questi modi alternativi di risoluzione delle controversie possono permettervi di risolvere le vostre difficoltà grazie all'intervento di una terza persona neutrale e qualificata. I modi alternativi di risoluzione delle controversie, spesso designati con l'acronimo «ADR » che sta per l'espressione inglese « Alternative Dispute Resolution », si presentano sotto diverse forme. Si possono distinguere le diverse fattispecie in funzione del ruolo svolto dal terzo nel processo di risoluzione della controversia.
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In alcuni casi, il terzo aiuta le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale sull'una o l'altra soluzione da dare eventualmente alla controversia. Nel corso di questi processi, che vengono spesso chiamati "conciliazione" o "mediazione", le parti sono invitate ad avviare o a riallacciare il dialogo, così evitando lo scontro; le parti stesse scelgono il metodo di risoluzione della controversia, svolgendo un ruolo particolarmente attivo per tentare di trovare da sole la soluzione più appropriata. Questi metodi offrono l'occasione di superare il dibattito propriamente giuridico e di trovare una soluzione personalizzata e adattata alla controversia da risolvere. Questo approccio consensuale aumenta peraltro le possibilità per le parti, una volta risolta la controversia, di poter mantenere le loro relazioni di natura commerciale o di altra natura.
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In altri casi, il terzo trova lui stesso la soluzione che poi presenta alle parti.
- delle controversie, al servizio del consumatore, nei quali il terzo si pronuncia sulla soluzione da dare alla controversia.
- talvolta il terzo indirizza alle parti una raccomandazione, che queste ultime sono libere di seguire o meno. È questo il caso dei "Consumer Complaint Boards" dei paesi scandinavi. Il consumatore che abbia inizialmente fatto ricorso a tali organi di risoluzione delle controversie resta libero, se la soluzione proposta non lo soddisfa, di adire il giudice.
- talvolta il terzo adotta una decisione che sarà vincolante solo per il professionista.
Questo è spesso il caso degli "Ombudsmen" dei clienti, creati da alcuni settori professionali come le banche e le assicurazioni. Le decisioni degli "Ombudsmen" sono vincolanti per le imprese che hanno aderito al sistema. In questa fattispecie, se il consumatore non è soddisfatto della decisione presa dall'Ombudsman, può portare la stessa causa davanti al giudice.
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In altre ipotesi, infine, che si avvicinano al procedimento giudiziario classico, il terzo, chiamato "arbitro", adotta una decisione per risolvere la controversia. Questa decisione, vincolante per le due parti in conflitto, può essere adottata in applicazione di disposizioni normative (arbitrato classico) oppure secondo equità ("composizione amichevole"). La decisione resa dall'arbitro, chiamata lodo arbitrale, possiede "l'autorità di cosa giudicata" , il che significa che la controversia, una volta decisa davanti all'arbitro, in genere non può più essere portata davanti al giudice. L'arbitrato è spesso considerato come non facente parte dei modi alternativi di risoluzione delle controversie. Esiste un certo numero di strumenti di diritto comunitario e di diritto internazionale che disciplinano o mirano ad incoraggiare i modi alternativi di risoluzione delle controversie.
(Tratto da http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_it.htm)