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11 marzo 2011
È stato approvato definitivamente il testo di conversione il c.d. decreto mille-proroghe (d.l. 225/10). L’articolo 16-decies dello stesso prevede che: "Il termine di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è prorogato di 12 mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti“.
L'entrata in vigore del tentativo obbligatorio di mediazione (che deve essere esperito dal prossimo 20 marzo 2011 - ai sensi dell'art. 5 decreto 28/10 - a pena di improcedibilità della domanda giudiziale in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) vede uno slittamento, per le due materie menzionate, al 20 marzo 2012.
Mezza vittoria per i sostenitori della posizione assunta dagli organi dell'avvocatura italiana (Consiglio Nazionale Forense ed Organismo Unitario) , da sempre assai tiepidi se non apertamente ostili alla mediazione court-annexed come congegnata dal decreto 28/10.