Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali
Quadra amministra procedure di mediazione, arbitrato ed expertise
e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello
01-12-2023
La c.d. riforma Cartabia (decreto lgsl 149/22 e dm MinGiust 150/23) ha modificato, come noto, il sistema di mediazione basato sul decreto 28/2010.
Nulla di eclatante, invero: qualche precisazione qui e lì su alcune criticità emerse negli anni; un po' di materie in più attratte nell'area della della c.d. obbligatorietà; un contentino monetario per mediatori e organismi; e un po' di voce grossa per chi non fa il bravo.
Riforma quindi per modo di dire, ma si sapeva. Tanto, la cosa fondamentale era presentare a Bruxelles il compitino in tempo, per rispettare le tappe del PNRR.
Per come la vediamo noi, le cose son rimaste le stesse. Piuttosto, questo passaggio ha mostrato una volta in più che l'atteggiamento dei regolatori italiani verso la mediazione è saldamente burocratico, Stato-centrico, autoritario. E cocciutamente basato su un presupposto sbagliato, o come minimo non dimostrato: che la mediazione abbia taumaturgici poteri di esser di supporto al nostro inefficiente sistema giudiziario, togliendo fascicoli ai giudici. (Il discorso è lungo e lo riprendemo in altra sede).
Comunque sia, per allinearsi alle novità, l'art. 42 del d.m. 150 chiede ai mediatori oggi in attività di partecipare a dei corsi di aggiornamento (sempre che vogliano continuare ad opera nell'ambito del sistema decr. 28). Di questo vorremmo dare i dettagli.
Intanto si parla di dei mediatori "inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto [NdR 15/11/2023], negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010".
Di che si tratta? Il dm 180/10 (oggi sostituito dal dm 150/23) era il set di norme regolamentari che davano attuazione al decr. 28 in tema di iscrizione e tenuta dei registri previsti per organismi di mediazione (OdM) e enti di formazione (EdF). Oltre a fissare il tariffario dei costi al pubblico dei servizi di mediazione. In particolare, l'art. 3 del dm 180 istituiva presso il Min. Giust. un registro degli OdM prevedendo che per ognuno di questi si annotasse di che mediatori si avvaleva.Venivano inoltre previste tre categorie di mediatori: quelli diciamo 'ordinari' (sez. A), quelli "esperti nella materia internazionale" (sez. B) e quelli "esperti nella materia dei rapporti di consumo" (sez. C). Ovviamente, uno stesso soggetto poteva presentare più profili del tipo, figurando quindi annotato in più sezioni. L'accenno alle Parti i) e ii) valeva a distinguere OdM, rispettivamente, pubblici e privati.
Tutto ciò è ora sostanzialmente riproposto nel dm 150, sempre all'art. 3. Le modifiche sono di mero dettaglio o sostanzialmente marginali (ad esempio, la "parte i) e la parte ii)" sono diventate "parte prima e parte seconda"; gli "esperti nella materia internazionale" son diventati "esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere").
Quanto all'aggiornamento, il dm 150 distingue (in modo invero inutilmente complicato) fra mediatori a seconda siano o no iscritti a un ordine o collegio professionale.
a) per il mediatori iscritti a un ordine o collegio professionale, l'aggiornamento consiste (art. 42.4 dm 150) nella partecipazione ad un corso di almeno 10 ore (tenuto da un EdF naturalmente) sulle materie indicate dall'articolo 23.3 dm 150, e cioé:
a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.
Detto corso dev'essere eventualmente integrato da altro corso di durata minima di 4 h. per i mediatori iscritti in sez B (esperti controversie internazionali e transfrontaliere) e C (esperti di controversie di consumo). Il programma deve riguardare le materie indicate dall'articolo 25.3 dm 150, e cioé:
a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
b) per il mediatori NON iscritti a un ordine o collegio professionale, l'aggiornamento consiste invece (art. 42.2 e 42.3 dm 150) nella partecipazione ad entrambi i corsi citati (quindi 10 + 4 h). Per il primo viene specificato che il programma deve prevedere uno specifico modulo dedicato alle modifiche introdotte dal d. lgsl 149/22, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato e sui contenuti del dm 150.
La scadenza prevista per detti corsi integrativi è il 15/08/2024 (cioé 9 mesi dopo l'entrata in vigore del dm 150 - ex art. 42.1 dello stesso).
Fatta l'integrazione, i mediatori possono star tranquilli sino a tutto il 2025, nel senso che la partecipazione al corso/i esenta (art. 42.8 dm 150) dalla formazione continua, che ammonta alle solite 18h/biennali (art. 24.2 dm 150) cui sono state aggiunte altre 4 h per i mediatori "esperti" sopra considerati (art. 25.3 dm 150): "Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3 [...] equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico" (art. 42.8 dm 150). Anche qui il dm 150 non brilla comunque per chiarezza: tale esenzione è infatti prevista per tutti salvo che per i mediatori iscritti a ordini o collegi (quelli dell'art. 42.4). E quindi? Non è dato sapere, ma apparirebbe assai bizzarro che questi non potessero fruirne. Si tratta di maggior favore, piuttosto? (ma quale?). Forse è solo un refuso...