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28 novembre 2005
Il D.L. 14 marzo 2005 n.35, meglio come conosciuto come decreto sulla competitività, convertito e modificato dalla Legge 14 maggio 2005 n.80, ha apportato delle modifiche al Codice di Procedura Civile. Ha infatti introdotto l’articolo 696 bis, rubricato “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”. A norma del primo comma “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art.696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”. Il primo comma prosegue, inoltre, stabilendo che “Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
In tal modo il legislatore vuole realizzare due obiettivi: da un lato consentire la formazione della prova prima e al di fuori del giudizio di merito, anche senza che ricorrano il periculum in mora ed il fumus boni iuris (rispettivamente il fondato motivo di temere che vengano a mancare i presupposti materiali per un utile esperimento della consulenza tecnica e la possibilità che sussista il diritto alla prova e questa sia ammissibile e rilevante); dall’altro attribuire al consulente tecnico un’importante funzione conciliativa della controversia tra le parti.
Tale possibilità, finora, era stata riconosciuta solo al consulente tecnico chiamato ad esaminare i documenti contabili e i registri, a norma dell’articolo 198 c.p.c. .
Il consulente tecnico, un perito, terzo rispetto alle parti, viene nominato dal presidente del tribunale o dal giudice di pace nelle forme stabilite dall’art. 694 e 695 c.p.c. e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
Il perito deve verificare l’origine dei danni e le cause che li hanno determinati. In particolare accerta l’esistenza o meno di determinati crediti a favore di una parte, quantifica esattamente le somme dovute e legittimamente spettanti ad una o più parti; verifica in che misura andrebbero suddivise le responsabilità, individua le possibili soluzioni per superare i contrasti, i costi che possono derivarne e la loro suddivisione tra le parti eventualmente responsabili.
Tutto questo perché le parti scelgano di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, visto che sanno già a cosa andranno incontro se ci sarà un giudizio di merito.
Essendo una sorta di procedimento istruttorio anticipato é necessaria la presenza di tutte le parti che devono poter intervenire nel procedimento di formazione preventiva della prova, ed esercitare il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio attraverso la formulazione delle rispettive domande ed eccezioni.
Questo sempre perchè l’accertamento tecnico preventivo deve essere utilizzato prima di tutto come strumento di conciliazione della controversia.
Se il tentativo di conciliazione ha successo, a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 696 bis, si forma processo verbale che può acquisire, su attribuzione del giudice, valore di titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Ulteriore prova del favore del legislatore verso la conciliazione é data dal quarto comma, che stabilisce che tale processo verbale “è esente dall’imposta di registro”.
Nel caso, invece, in cui la conciliazione non riesca “ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.
La norma si conclude stabilendo che “si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili”, quindi anche la consulenza tecnica preventiva è oggetto delle norme dettate per la consulenza tecnica in corso di causa.
L’articolo 696 bis c.p.c. rappresenta un’importante novità nel nostro panorama giuridico in quanto dimostra sia l’attenzione che il legislatore ha voluto rivolgere alla conciliazione sia l’importanza che ha riconosciuto a tale modo di risolvere le controversie. La conciliazione, infatti, permette alle parti di evitare l’instaurazione del giudizio di merito, con gli svantaggi che questo comporta in termini di tempo e di costi. Non a caso è stato scelto il consulente tecnico che per le sue capacità persuasive può esercitare una certa influenza sulle parti.
È auspicabile una formazione specifica in tecniche di conciliazione di coloro che andranno a ricoprire il ruolo di consulente
Inutile sottolineare come il legislatore si sia ispirato alla tecnica ADR “Expert determination”, che viene utilizzata quando la controversia tra le parti riguarda esclusivamente questioni tecniche. Il legislatore ha però creato una commistione tra la figura del mediatore e quella dell’expert determination. Infatti nell’expert determination pura, l’esperto, pur agendo formalmente come tale, nella realtà dei fatti è un arbitro, un giudice privato puramente tecnico, per cui non esiste appello avverso la sua determinazione. Nel caso introdotto dal 696bis bis, invece, siamo in presenza di un tentativo di conciliazione che potrà dare luogo ad un titolo esecutivo in seguito ad un avvallo del giudice.