Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali
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30 maggio 2012
Questo è un periodo di resoconti fiscali per il contribuente italiano. E anche l’indennità di mediazione diventa un dato interessato dal modello di dichiarazione dei redditi. Come stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, dal 2011 deve essere determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» (art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181).
Pertanto, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Fondo è destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta nella misura massima di € 500,00.= (ridotto alla metà in ipotesi di insuccesso della mediazione) della spesa sostenuta per l'attività di mediazione di controversie civili o commerciali, conclusesi nell'anno precedente.
Inoltre, a cura del Ministero di Giustizia, l'importo del credito d'imposta spettante viene comunicato alle parti entro il 30 maggio di ogni annualità, cioè entro 30 giorni dal termine indicato dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 28/2010 (entro il 30 aprile di ciascun anno) per la sua determinazione e, in via telematica viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta deve essere indicato dalla parte che ha partecipato alla mediazione, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
A seguire, suddivisi per fattispecie, indico i rispettivi righi di compilazione dei modelli che le parti dovranno compilare per usufruire del credito spettante:
In ipotesi di parte “Condominio” nella procedura di mediazione, è da precisare che il credito va ripartito fra i condomini in relazione alle quote millesimali di cui sono titolari.
L’Amministratore di Condominio (AC) si comporta in analogia alla gestione dei crediti per detrazioni spettanti su spese sostenute come altre leggi (vedasi L.449/97-L.244/2007; L191/2011 …in buona sostanza detrazione del 36%) o utilizzarlo in compensazione con altri tributi dovuti dal Condominio.
Ciò significa che l’AC ha obbligo di comunicare ai Condomini le indennità di mediazione sostenute e delle quali riceve dall’Organismo la certificazione (di solito con la redazione del rendiconto annuale).
Poi l’AC può procedere in alternativa:
1) utilizzare il credito in compensazione con altri tributi, per es. ritenute sui fornitori usuali;
oppure
2) conteggiare la ripartizione del credito in base ai millesimi di proprietà dei singoli. Spetterà poi ad ogni singolo proprietario indicarlo nel proprio modello Unico o Modello 730.
Per principio di trasparenza e considerata la natura di “credito” così come indicata dall’art.20 D.Lgs. 28/2010, solitamente suggerisco la 2) soluzione agli AC.
In pratica se per esempio spetta la somma di € 400,00.=, questa ripartita in base ai millesimi delle tabelle condominiali (di solito in base alla tabella generale).
Va da sé che la ripartizione del credito andrà attribuita ai proprietari-condomini che hanno aderito alla mediazione: ecco la rilevante significatività di deliberarla in assemblea !
Se per ipotesi vi fosse il dissenso assembleare di alcuni condomini alla mediazione, allora con apposita delibera può essere stabilito che la somma di € 400,00 andrà ripartita tra coloro che hanno aderito per maggioranza. In questo caso, il credito potrà essere suddiviso in parti uguali o in proporzione o…qualsivoglia altro criterio purchè risulti corrispondente alla metodologia di spesa sostenuta: ma questo non interessa all’Organismo.
Ritengo importante che quanto viene certificato dall’Organismo trovi coincidenza con quanto speso dal Condominio e che quanto comunica l’Agenzia delle Entrate venga recepito dall’AC e trasmesso ai propri Condomini come da criterio usato nel concorso alla spesa.
È infatti onere dell'Organismo di mediazione trasmettere il dato complessivo ed il totale delle indennità di mediazione corrisposte al Ministero di Giustizia e di conseguenza all'Agenzia delle Entrate.
Paola Schiavo - Docente Quadra - Vicenza, 10 maggio 2012