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01/03/2020

Non informare adeguatamente i clienti può costar caro … (nota a Cass. 31852/19)

Uno dei precetti contenuti nella direttiva 2008/52/CE in tema di mediazione consiste nell’obbligo posto a carico degli avvocati di informare i loro clienti quanto alla possibilità di esperire una mediazione (come possibile alternativa / rimedio parallelo all’azione giudiziaria). “Gli Stati membri dovrebbero […] inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione" (considerandum n. 25).

Ciò è stato tradotto dall’Italia nella norma di cui all’art. 4.3 del decr. lgsl. 28/2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio“.


La ratio della norma è facilmente intuibile e pure le relative sanzioni sono chiare.

Ne ha fatto le spese recentemente un avvocato di Forlì che si era attivato giudizialmente nel febbraio del 2011 (quando ancora la mediazione ‘obbligatoria’ non era entrata in vigore) per recuperare delle consistenti parcelle emesse nei confronti di suoi ex clienti per i quali aveva, a suo dire, predisposto un parere stragiudiziale, un atto di citazione introduttivo di giudizio ordinario di cognizione, uno introduttivo di giudizio arbitrale, oltre ad un accordo per patto di quota lite. Il tutto quantificato oltre €80.000, contro un acconto di soli €500 ricevuto all’inizio dell’attività.

Il fatto è che l’avvocato non aveva avvisato i suoi clienti della possibilità di esperire una mediazione (o se l’aveva fatto, la cosa non risultava che da una delega standard in bianco firmata da uno dei due clienti). Per tale ragione i clienti si opponevano alla richiesta del loro ex avvocato e chiedevano anzi che questi restituisse loro l’acconto ricevuto.

La richiesta dei clienti veniva accolta in primo grado (salvo che per l’attività relativa alla fase stragiudiziale) e la decisione veniva confermata in appello (marzo del 2015).

La vicenda arrivava così in cassazione. Questa (sentenza 31852 del 05/12/2019, rel. C. Besso Marcheis) ha confermato le precedenti pronunce giudicando inconsistente la tesi dell’avvocato che sosteneva di non aver obblighi informativi quanto alla mediazione, avendogli i clienti commissionato solo una semplice bozza degli atti (era contraddittoria, visto che l’avvocato aveva richiesto parcelle per l’attività processuale).

Più interessanti le osservazioni quanto all’informativa contenuta nel mandato in bianco. Questa è stata giudicata dalla Corte d’Appello come non rispondente ai requisiti richiesti all’informativa di cui al decreto 28/10. La Cassazione si limita ha dire che la decisione della corte d’appello è corretta. Evidentemente – ma forse avrebbe potuto spendere qualche parola al proposito – il senso della decisione poggia sulla necessità che l’informativa sia effettiva e non si traduca in una semplice firma sul mandato alle liti.

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