Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali
Quadra amministra procedure di mediazione, arbitrato ed expertise
e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello
24 ottobre 2012
L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha rilasciato qualche ora fa uno scarno comunicato che anticipa la sentenza emessa sui rinvii da TAR Lazio (aprile 2011) e Tr. Genova (novembre 2011).
La Corte ha statuito che la mediazione obbligatoria, come prevista nel D.Lgs. n 28/2010 è costituzionalmente illegittima, a causa (non di una sua lamentata ontologica violazione degli artt. 3 e 24 Cost., cioè principio di uguaglianza e diritto all’azione, bensì) di un ‘banale’ eccesso di delega (art. 77 Cost.).
È stato infatti, evidentemente, rilevato come il decr. 28/10 – caratterizzando, in relazione a talune cause (quelle elencate all’art. 5), l’esperimento di un tentativo di mediazione come condizione di procedibilità – sia andato oltre le indicazioni fissate nella l. delega 69/99. A nulla evidentemente servito il fatto che la Dir. 2008/52/CE (sulla quale si basava l’intervento legislativo) prevede all’art. 5(2) la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione a condizione ciò non impedisca alle parti l’accesso al sistema giudiziario.
La decisione della Corte ci fa tornare indietro alla situazione di due / tre anni fa. A dir il vero, la situazione oggi è un po’ diversa da quella ante decreto 28/10: grazie soprattutto all’obbligatorietà, la mediazione è più conosciuta fra i possibili utenti. Anche fra i legali è maturata – al netto di cattive esperienze dovute alla scarsa professionalità dei molti mediatori – maggior consapevolezza che il procedimento ha la sua utilità e può bene affiancare la consueta attività giudiziale.
Cosa cambia per Quadra?
Nulla. Semplicemente non è più necessario sottoporsi al tentativo di mediazione se si vuole andare in giudizio nei casi di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010. Ma la mediazione resta intatta con tutto il valore che ha.
Si sfronderà probabilmente il grande numero di mediazioni fatte solo proforma (e centri e mediatori adatti solo per queste). Quadra ha un alto tasso di mediazioni cc.dd. volontarie, segno che, aldilà dell'obbligatorietà, avvocati, parti ed organizzazioni continuano e continueranno a beneficiare della qualità dei servizi offerti.