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5-11-15
Interessante la sentenza con la quale il tribunale di Firenze (est. A. Ghelardini) si è pronunciato in tema di mediazione 'delegata' (e più precisamente su chi gravi l'onere di attivarla) in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come ricorda il giudicante, sono due le tesi che si fronteggiano in dottrina e giurisprudenza:
- secondo la prima, visto che nel processo d'opposizione l'opposto mantiene la sua qualità di attore 'sostanziale' - a dispetto del fatto che formalmente sia convenuto - è a questi che spetterebbe l'onere di farsi parte attiva (così Tr. Varese sent. 18-5-12, est. Buffone e Tr. Firenze, sent. 24-9-14, est. Guida);
- per la seconda, invece (v. Tr. Prato sent. 18-7-11 est. Iannone; Tr. Rimini, sent. 5-8-14, est. Bernardi; Tr. Siena, sent. 25-6-12, est. Caramellino) la lettera della legge farebbe concludere che, in difetto di esperita mediazione (rectius, ora, del primo incontro informativo relativo alla stessa), l'opposizione dovrebbe ritenersi improcedibile e conseguentemente il decreto opposto diverrebbe definitivo (il che porrebbe chiaramente l'onere di attivazione a carico dell'opponente).
Nella decisione qui commentata, è tale seconda tesi quella meritevole di accoglimento sulla base della considerazione che "la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice [...] altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti" e ciò non può non comportare che l'estinzione del processo. Il che ha conseguenze particolarmente rilevanti in caso di giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, che diviene esecutivo ex 653 (1) c.p.c. nonchè definitivo con sostanziale valore di giudicato.
E ciò, secondo il giudice di Firenze, non può non valere anche per altre ipotesi analoghe quali in particolare l'emissione di ordinanze ex 186-bis e ter c.p.c.
L'avvocato che avvia una causa di opposizione a d.i. ponga quindi particolare attenzione - se vuole evitare irreparabile pregiudizio agli interessi del suo cliente - a presentare tempestivamente domanda di mediazione (dopo la pronuncia su eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione - art. 5(4). lett. a), d. lgsl. 28/2010).
In fondo, come ricorda il giudice di Firenze, farlo costa poco...