Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali
Quadra amministra procedure di mediazione, arbitrato ed expertise
e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello
1-9-18
Nell'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di suoi (ex) clienti, alla prima udienza (3 ottobre 2017) il giudice dispone che le parti esperiscano una mediazione trattandosi di materia "obbligatoria" (contratti bancari), fissando il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.
Gli opponenti non si preaoccupano più di tanto della scadenza e presentano la domanda di mediazione solo il 21 febbraio 2018.
La banca fa quindi presente che l'opposizione è divenuta improcedibile ed il tribunale le dà ragione, sostenendo che, nonostante la legge non qualifichi il termine dato, esso deve esser inteso come perentorio perché "per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato".
Il decreto ingiuntivo è stato conseguentemente confermato e dichiarato esecutivo, con condanna alle spese (€ 2.700).
Difficile dire cosa abbia motivato gli opponenti. Ma... tanto ci voleva?!?