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21 settembre 2018
Il mancato previo esperimento della mediazione (nei casi in cui è condizione di procedibilità) non obbliga il giudice a dichiarare tout court l'azione improcedibile. Occorre infatti, quantomeno, che le parti abbiano disatteso un invito in tal senso da parte del giudice.
Lo afferma il tribunale di Arezzo in una recente decisione (6 luglio 2018 - download sotto) in cui un amministratore di sostegno aveva avviato una causa per l'annullamento di una transazione immobiliare stipulata dalla sua 'protetta', per sostanziale incapacità di intendere e volere.
Si era però scordato di invitare il terzo contraente a mediare. Il giudice aveva rilevato la cosa d'ufficio ed aveva mandato le parti a precisazione delle conclusioni. In tale sede il convenuto aveva sostenuto che il fatto determinava una improcedibilità insanabile. Tale richiesta è stata rigettta dal tribunale, che ha ricordato come la legge preveda che in tali casi il giudice debba assegnare un termine di 15 giorni affinché le parti possano presentare domanda di mediazione.
Solo se non lo fanno, si pone il problema di se dichiarare o meno, con sentenza, l'improcedibilità dell'azione.
(Cosa avvenuta, per inciso, in altro procedimento, avanti il tribunale di Massa - v. sotto sentenza 20 luglio 2018)