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30-7-2018
Il principio che spetta all'opponente attivarsi affinchè venga esperita la mediazione, nei casi in cui questa è prevista come condizione di procedibilità (Cass. 24629/15), è stato recentemente ribadito dal tribunale di Napoli Nord.
Il caso riguardava un'ingiunzione ottenuta da una banca nei confronti di un suo cliente, e del garante, a seguito del mancato pagamento da parte del primo di rate a rimborso di un finanziamento erogatogli.
Il decreto era stato opposto, il giudice ne aveva disposto la provvisoria esecutività e contestualmente aveva invitato le parti ad attivare un procedimento di mediazione. L'opponente aveva in effetti presentato una domanda in tal senso ad un organismo ma poi aveva ritenuto di non partecipare alla mediazione. Difficile dire il perchè (costi?), ma comunque la scelta si è rivelata non proprio felice visto che il giudice ha ritenuto di equiparare la mancata partecipazione ad una mancata attivazione tout court, in linea con Tr. Reggio Emilia, 12-1-17: "in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha I 'onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all'art. 8 d.lgs. 28 2010. Si renderebbe cioè possibile alla parte onerala di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante l'esperimento dello stesso").
Conseguentemente, l'opposizione è stata dichiarata improcedibile ed il decreto emesso è stato confermato, con condanna degli opponenti alle spese.